Sorveglianza Sanitaria
Sorveglianza Sanitaria
Di cosa si occupa la sorveglianza sanitaria?
La sorveglianza sanitaria si occupa di salvaguardare la salute e sicurezza dell’uomo negli ambienti di lavoro, di prevenire malattie professionale e di evitare ogni tipo di infortunio sul posto di lavoro. La medicina del lavoro si avvale della collaborazioni fra medici, tecnici, Datore di Lavoro e Lavoratore con un unico obiettivo: migliorare la qualità del lavoro e garantire la salute dei lavoratori.
Quando il Datore di Lavoro deve nominare un Medico Competente ed attivare la Sorveglianza Sanitaria?
La sorveglianza sanitaria va attivata nominando un Medico Competente nei casi previsti dalla normativa vigente, ossia in tutte quelle aziende dove i lavoratori sono sottoposti ai rischi specifici per la salute elencati nel D.Lgs. 81/08.
Devono nominare il medico competente le aziende dove i lavoratori sono sottoposti a:
Lavorazioni industriali, elencate nella tabella annessa al decreto, che espongono all’azione di sostanze tossiche o infettanti o che risultano comunque nocive;
Lavorazioni nelle quali vi è il rischio di esposizione al piombo, all’amianto e al rumore;
Rischio di esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici;
Rischio di esposizione alle radiazioni ionizzanti;
Movimentazione manuale dei carichi;
Uso di attrezzature munite di videoterminali;
Rischio di esposizioni ad agenti cancerogeni e biologici;
Rischio silicosi.
Inoltre il Medico Competente dovrà essere nominato in tutti quei casi in cui, a seguito della valutazione del rischio, il rischio residuo per la salute dei lavoratori viene ritenuto non accettabile.
In quale sanzione incorre il Datore di Lavoro che, nonostante la presenza di rischi per la salute dei lavoratori, non nomina il Medico Competente?
In caso di omessa nomina del Medico Competente in Datore di Lavoro incorre all’arresto da 2 a 4 mesi o ammenda fino a € 6.000.
Una volta nominato il Medico Competente si deve sottoporre a visita medica tutti i lavoratori?
No. Dovranno essere sottoposti a sorveglianza sanitaria soltanto quei lavoratori esposti a rischi per la loro salute.
In cosa consiste l’attività di consulenza in materia di Sorveglianza Sanitaria?
La consulenza offerta in materia di Sorveglianza Sanitaria e Medicina del Lavoro prevede le seguenti prestazioni:
Assunzione dell’incarico di Medico Competente;
Visite mediche preventive ai lavoratori e rilascio del certificato di idoneità alla mansione;
Produzione ed aggiornamento delle cartelle sanitarie dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria;
Visite periodiche di controllo per il mantenimento dell’idoneità;
Sopralluogo con cadenza almeno annuale nei locali di lavoro e redazione del Verbale di Sopralluogo;
Consulenza per l’individuazione e l’attuazione delle misure di sicurezza per la tutela della salute dei lavoratori;
Informazione dei lavoratori sugli eventuali accertamenti sanitari a cui si dovranno sottoporre;
Partecipazione del Medico Competente alla redazione del DVR offrendo il suo supporto tecnico specialistico al Datore di Lavoro e al RSPP;
Individuazione delle misure preventive e protettive;
Supporto nell’organizzazione del Servizio di Primo Soccorso Aziendale;
Spiegazione ai lavoratori degli eventuali risultati degli accertamenti sanitari effettuati;
Costante aggiornamento sulle normative in materia di prevenzione infortuni e malattie professionali nei luoghi di lavoro.
Qual’è la Privacy del Lavoratore nella Sorveglianza Sanitaria?
Il medico competente è tenuto a rispettare il segreto professionale e non può divulgare informazioni contenuti nella cartella sanitaria oppure quelle informazioni di cui viene a conoscenza durante il colloquio pre-visita.
Le uniche informazioni che possono essere resi noti al Datore di Lavoro e al RSPP sono:
idoneo alla mansione specifica
idoneo con prescrizioni
non idoneo alla mansione specifica
Quali sono le finalità della Sorveglianza Sanitaria?
La sorveglianza sanitaria viene definita nell’art. 2 del DLgs. 81/08 come l’insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all’ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa.
La Sorveglianza Sanitaria si prefigge la tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori per mezzo della:
Valutazione della compatibilità tra condizioni di salute e mansione lavorativa.
Accertamento degli stati di ipersuscettibilità individuale ai rischi lavorativi.
Verifica dell’efficacia delle misure di prevenzione dei rischi attuate in azienda.
Cosa prevede la Sorveglianza Sanitaria?
La cartella sanitaria e di rischio (art. 25, comma 1 lettera b, lettera m D.Lgs. 81/08):
Per ogni lavoratore viene istituita, e periodicamente aggiornata, una cartella sanitaria che riporta il giudizio di idoneità di ciascun lavoratore, le sue condizioni psicofisiche, i risultati degli accertamenti strumentali, di laboratorio e specialistici, eventuali livelli di esposizione a rischi specifici.
La cartella sanitaria deve soddisfare i requisiti minimi riportati nell’Allegato 3A del D.Lgs.81/08 e può essere conservata su formato cartaceo o informatizzato secondo quanto previsto all’art. 53 (in conformità a quanto previsto da decreto sulla tenuta dei documenti informatizzati e al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di protezione dei dati personali).
Accertamenti sanitari specialistici (art. 25, comma 1 lettera b, lettera m D.Lgs. 81/08)
Gli accertamenti sanitari specialistici previsti per i lavoratori sono riportati all’interno del protocollo sanitario definito dal medico competente in funzione dei rischi specifici presenti in azienda e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati (art. 25, comma 1 lettera b D.Lgs. 81/08). Gli accertamenti sanitari devono essere sempre e comunque mirati al rischio e il meno invasivi possibili.
Giudizio di idoneità
La visita medica e gli accertamenti sanitari effettuati dal medico competente sono finalizzati al rilascio del giudizio di idoneità alla mansione.